MANIFESTO E STATUTO

MANIFESTO

Il nostro non e’ uno sport, e’ un modo di vivere.
Un passo avanti con lo sguardo rivolto indietro.
Il rugby c’insegna a diventare persone vere.
Da soli valiamo tutti molto poco, assieme possiamo diventare importanti.
Milano e’ – o e’ diventanta – la nostra citta’ e quella dei nostri figli.
Il parco sempione e’ il suo cuore.
Il Rugby Parco Sempione punta a tramandare la nostra passione ai nuovi milanesi, di qualsiasi sesso, colore e religione.
Nel nostro parco c’e’ posto per tutti, come nel XV di una squadra di rugby.
Il progetto Rugby Parco Sempione viene da lontano:
da uno spogliatoio prefabbricato dove finisce la citta’, dal placcaggio di un nano romagnolo a un colosso olandese in una primavera che sa di speranza, dal agrodolce gusto di una sconfitta onorevole nel derby della tangenziale, da un coro che non possiamo dimenticare in una calda notte abruzzese.
“Noi non mullemo mai.”
Lealta’, rispetto, passione, condivisione e la gioia di stare assieme, questo vuole essere il Rugby Parco Sempione.

STATUTO  (atto costitutivo e statuto)

Missione:

L’associazione Rugby Parco Sempione (R.P.S.) ha lo scopo di diffondere la cultura rugbystica a Milano attraverso l’insegnamento del minirugby. Amiamo il rugby, siamo amici, ci sacrifichiamo e siamo sempre in aiuto del nostro compagno.

Descrizione.

Il R.P.S. ha lo scopo di educare ai valori del rugby i bambini della città di Milano. I valori del rugby possono essere riassunti in 5 fondamenti: rispetto, divertimento, lealtà,  disciplina, gioco di squadra.

La passione dei soci a questo sport contribuirà giorno per giorno alla diffusione dello spirito del rugby. Tutti i soci che penseranno e agiranno conformemente ai valori.

Il R.P.S. è autonomo e complementare a tutto il movimento rugbystico milanese.

Statuto:

Art. 1 – Denominazione, sede e colori sociali

1.    E’ costituita in Milano, Via Giovanni Battista Bertini 29 – 20154, un’associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile  denominata ‘Rugby Parco Sempione Associazione Sportiva Dilettantistica’, l’associazione potrà avere la denominazione abbreviata ‘ Rugby Parco Sempione A.S.D.’

I colori sociali sono il bianco e il blu

Art. 2 – Scopo

1.    L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

2.    Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del mini rugby, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del minirugby. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del minirugby.

3.    L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4.    L’associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie del Coni e della F.I.R.  e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della  F.I.R. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

5.    Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6.    L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali

Art. 3 – Durata

1.    La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1.    Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2.    Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3.    Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. I soci possono essere:

  • Socio fondatore. Persona fisica che ha partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.
  • Socio sostenitore. Persona fisica o giuridica che aiuta economicamente l’Associazione.
  • Socio onorario. personalità del mondo sportivo, scientifico e culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
  • Socio ordinario.  Persona fisica che desidera iscriversi all’Associazione versando la quota di associazione prevista annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, ad esclusione degli onorari, devono comunque sottoscrivere la quota di associazione.

4.    La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione  è ammesso appello all’assemblea generale.

5.    In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

6.    La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L’associazione iscriverà alla FIR tutti i giocatori dell’associazione.

Art. 5 – Diritti dei soci

1.    Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2.    La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

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